Art. 1 (Costituzione, sede e simbolo)
È costituita l’associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro denominata libeRI! – appello libdem (di seguito, “LIB” o “Associazione”), con sede in Milano, Via Zendrini, 14.
Il simbolo dell’Associazione è così costituito: fondo bianco con al centro la scritta in colore blu “libeRI!”, in corsivo minuscolo; al di sotto della predetta scritta, ve n’è un’altra che riporta le parole “appello libdem”, in corsivo minuscolo, di colore blu, la parola “appello”, azzurro, la parola “libdem”, e in giallo il punto di intersezione tra le lettere “b” e “d” della parola “libdem”. La parola “libeRI!” è sovrastata da un arco di n. 4 (quattro) stelle di colore giallo.
Il simbolo ed il suo utilizzo sono concessi all’Associazione nelle modalità indicate dal Consiglio Direttivo.
La gestione e l’utilizzo del simbolo sono attribuiti al Consiglio Direttivo. Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del presente Statuto. Il
Consiglio Direttivo può autorizzare l’utilizzo della denominazione e del medesimo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, eventualmente anche come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche LIB o da questa promossi. Inoltre, LIB ne concede l’uso alle associazioni e ai comitati regolarmente costituiti su base tematica secondo le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti. Tale autorizzazione è soggetta a revoca con decisione motivata del Consiglio Direttivo.
Il simbolo e la denominazione dell’Associazione possono essere modificati solo con deliberazione dell’Assemblea dei Soci approvata con il voto favorevole del 55%
(cinquantacinque per cento) degli aventi diritto al voto.
Art. 2 (Durata dell’associazione)
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 3 (Scopi e attività dell’associazione)
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti finalità:
a. promuovere l’incontro, la partecipazione e l’aggregazione di giovani under 40 per avvicinarli all’impegno pubblico e alle istituzioni;
b. diffondere e studiare la cultura e il pensiero liberaldemocratico;
c. organizzare programmi di formazione ed eventi (forum, scuole, convegni, conferenze e seminari tematici) a livello locale, nazionale ed internazionale (europeo ed extraeuropeo);
d. organizzare tavoli di lavoro al fine di condurre studi e di redigere documenti, position papers e proposte di carattere culturale e politico da far circolare nel dibattito pubblico;
e. favorire e promuovere il coordinamento e la collaborazione con soggetti che perseguono finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
f. promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici attraverso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, iniziative di formazione, convegni, forum, dibattiti pubblici anche in collaborazione con soggetti e/o istituzioni europei e internazionali.
L’Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi sociali. In particolare, l’Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:
– acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
– compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
– svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, anche con modalità innovative attraverso l’utilizzo di piattaforme web;
– partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nazionali, europee o internazionali nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
– stipulare convenzioni con enti pubblici e privati finalizzati all’attivazione di percorsi di stage;
– realizzare – anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento – materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi dell’Associazione.
Art. 4 (Requisiti dei soci)
Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento liberali e democratici, di età non superiore agli anni 40 e non inferiore agli anni 15, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità, i valori e i principi statutari dell’Associazione.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Coordinatore Nazionale in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.
Art. 5 (Ammissione e diritti dei soci)
Fermi restando la condivisione delle finalità, dei valori e dei principi statutari dell’Associazione, nonché i limiti minimi e massimi di età per l’ammissione dei soci, quest’ultima è libera.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti.
La domanda di ammissione, da effettuarsi per iscritto e da inviarsi all’attenzione del Consiglio Direttivo, deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego all’ammissione, il Consiglio Direttivo non sarà tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso da parte del singolo socio. Resta fermo ed impregiudicato il versamento, da parte del Socio, della quota associativa annuale come deliberata dal Consiglio Direttivo per tutto il tempo in cui esso risulterà iscritto nell’apposito registro.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di:
a) eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
b) candidarsi all’elezione degli organi sociali;
c) partecipare e votare nell’Assemblea ordinaria e Straordinaria;
d) approvare il bilancio dell’Associazione;
e) esprimersi sulle modifiche statutarie.
Art. 6 (Categorie dei soci)
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
– Fondatori;
– Onorari;
– Benemeriti;
– Ordinari.
Sono “soci fondatori” i soggetti fondatori dell’Associazione così come identificati nell’Atto costitutivo della medesima. Essi sono e resteranno, fatta salva la facoltà di recesso, membri permanenti dell’Assemblea dei Soci.
Sono “soci onorari” coloro che abbiano particolari benemerenze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo o abbiano ricoperto incarichi nelle Istituzioni della Repubblica Italiana con disciplina ed onore. Sono nominati in via permanente dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono “soci benemeriti” coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all’affermazione dell’Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.
Sono “soci ordinari” coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, nei termini e con le modalità fissate dal medesimo organo.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in relazione ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare i soci fondatori, onorari, benemeriti ed ordinari hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione ed a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea dei Soci.
Art. 7 (Doveri dei soci)
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e direttivi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere direttamente o indirettamente all’Associazione.
I soci debbono altresì impegnarsi a pagare interamente e per tempo la quota di adesione come deliberata dal Consiglio Direttivo e contribuire al radicamento nazionale e territoriale dell’Associazione in coordinamento con il Consiglio Direttivo medesimo.
Art. 8 (Sanzioni disciplinari)
Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’esercizio dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o, comunque, nuoccia in qualsiasi modo col suo comportamento al buon nome dell’Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
i. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
ii. sospensione dell’esercizio dei diritti di socio per le infrazioni disciplinari medie;
iii. espulsione per le infrazioni disciplinari gravi o gravissime.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti. In tale eventualità, l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia del Collegio.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Avverso le deliberazioni del Collegio dei Garanti non è ammesso il ricorso.
Art. 9 (Perdita della qualifica di socio)
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni (recesso) da comunicarsi per iscritto almeno 30 (trenta) prima dello scadere dell’anno solare in corso;
b) per decadenza, ossia la perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) a seguito di espulsione;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
e) per morte.
Art. 10 (Organi dell’Associazione)
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Collegio dei Garanti;
4) il Tesoriere/revisore contabile.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Garanti, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
Art. 11 (Partecipazione all’Assemblea dei Soci)
L’Associazione ha nell’Assemblea dei Soci il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo; oppure
b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.
Art. 12 (Convocazione dell’Assemblea dei Soci)
La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, e-mail ordinaria, nonché per affissione nella Sede Sociale.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato e/o affisso almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro 30 (trenta) giorni alla convocazione dell’Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Garanti.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Garanti.
Art. 13 (Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea)
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci deleganti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Coordinatore Nazionale oppure dal Presidente del Collegio dei Garanti o, qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Responsabile dell’organizzazione e del tesseramento in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno o necessario, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, può tenersi anche in via telematica.
Art. 14 (Forma di votazione dell’Assemblea)
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto ed approvato dal primo Consiglio Direttivo in occasione della costituzione
dell’Associazione. Il regolamento così adottato potrà essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo e previa approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.
Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti i candidati alle elezioni.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
Art. 15 (Compiti dell’Assemblea)
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
1) in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Garanti;
c) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
2) in sede straordinaria:
a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data
dell’Assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Art. 16 (Composizione del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri nominati dall’Assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 (tre anni) anni.
Al termine del loro mandato i consiglieri uscenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Coordinatore Nazionale con funzioni di Vice Presidente, il Tesoriere/revisore contabile e i Responsabili come definiti nell’atto costitutivo.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il miglior piazzamento secondo il regolamento elettorale approvato dal Consiglio Direttivo. A parità di piazzamento, la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del
Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di
particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria.
Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei Soci della gestione dell’Associazione ed ha il compito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
– convocare l’Assemblea;
– predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea, fermo restando che è facoltà del Consiglio Direttivo sottoporre a votazione dell’Assemblea detto programma annuale;
– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
– dare esecuzione alle delibere assembleari;
– cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% (dieci per cento) in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
– predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
– ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
– deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
– predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
– deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
– dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
– procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
– in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
– deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
– deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
– redigere l’eventuale regolamento interno;
– procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
– irrogare le sanzioni disciplinari.
Art. 18 (Riunioni del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente o il Coordinatore Nazionale lo ritengano necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno 3 (tre) giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via e-mail ordinaria senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per e-mail ordinaria possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Coordinatore Nazionale o, in alternativa, da un consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente darne pubblicità all’esterno.
Il Presidente del Collegio dei Garanti, ove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in via telematica.
Art. 19 (Compiti del Presidente)
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Coordinatore Nazionale in ogni sua attribuzione e responsabilità. In tali occasioni, il solo intervento del Coordinatore Nazionale costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
Art. 20 (Compiti del Coordinatore Nazionale)
Il Coordinatore Nazionale, eletto in seno al Consiglio Direttivo, svolge, in assenza temporanea del Presidente, le sue stesse funzioni ed assume su di sé la conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Il Coordinatore Nazionale ha la responsabilità di predisporre, in accordo con il Presidente, il programma ai fini del perseguimento delle principali finalità dell’Associazione. A tal fine, rispondono al Coordinatore Nazionale i Responsabili delle attività culturali, della formazione e degli eventi e della proposta politica e dei tavoli tematici.
Il Coordinatore Nazionale, su proposta del Responsabile dell’organizzazione e del tesseramento, nomina i coordinatori territoriali sentito il Presidente e informato preventivamente il Consiglio Direttivo.
Art. 21 (Coordinamenti territoriali)
Su proposta del Responsabile dell’organizzazione e del tesseramento, il Coordinatore Nazionale, sentito il Presidente ed informato il Consiglio Direttivo, può nominare coordinatori territoriali qualora riscontri un numero significativo di soci o un particolare attivismo da parte di quelli presenti in un determinato territorio.
Ferma la discrezionalità e l’autonomia del Coordinatore Nazionale, l’indicazione può anche essere sollecitata da uno o più membri del Consiglio Direttivo o da un numero significativo di soci dello specifico territorio in regola coi pagamenti delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo può assegnare ad un socio un mandato per sviluppare il radicamento dell’Associazione in uno specifico territorio.
I coordinamenti territoriali restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e possono essere rinominati.
Qualora il numero di soci in un singolo territorio superi la quota minima di 30 (trenta) associati, il coordinamento territoriale potrà essere collegiale. A tal fine, il Coordinatore Territoriale in carica, sentito il Coordinatore Nazionale e il Consiglio Direttivo, potrà deliberare di istituire un’organizzazione interna del tutto identica a quella dell’Associazione a livello nazionale. In particolare, il coordinamento territoriale eleggerà un Consiglio Direttivo di 3 (tre) membri tra i soci in regola coi pagamenti della quota di adesione e partecipazione come deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale sulla base delle regole di democrazia interna che saranno stabilite dai soci medesimi dello specifico territorio preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo nazionale.
È facoltà del Consiglio Direttivo nazionale e del Coordinatore Nazionale revocare la nomina di coordinatore territoriale.
Art. 22 (Collegio dei Garanti)
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna eletto dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In deroga a quanto precede, il primo Collegio dei Garanti sarà nominato esclusivamente dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio ha il compito di:
– interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
– emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
– dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.
Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Garanti redigono apposito verbale.
Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.
I componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Garanti si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.
Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Un membro del Collegio non può assumere alcuna ulteriore carica sociale.
Art. 23 (Tesoriere-Revisore dei conti)
Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
Il Tesoriere ha inoltre il compito di:
– esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
– controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
– controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea che approva il documento.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e a quest’ultimo riferisce. Il Tesoriere dovrà essere in possesso di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere provvede ai rapporti tra l’Associazione e gli istituti di credito ed ogni altro soggetto che in ogni caso implichi la gestione patrimoniale dell’Associazione.
L’incarico di Tesoriere-Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Art. 24 (Segretario dell’Associazione)
Il Responsabile dell’organizzazione e del tesseramento svolge altresì le funzioni di Segretario. Egli dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea.
Art. 25 (Patrimonio dell’Associazione)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal fondo comune.
Il suddetto fondo comune è costituito principalmente dalle quote di adesione dei soci, donazioni, sponsorizzazioni ed altri contributi, nonché da ogni bene mobile ed
immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché, ancora, da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono esclusivamente destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
Art. 26 (Entrate dell’Associazione)
Le entrate dell’Associazione sono costituite a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
– dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
– da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
– da versamenti volontari degli associati;
– da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
– da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
– da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
– da donazioni e lasciti;
– da contributi di imprese e privati;
– da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
– da rimborsi derivanti da convenzioni.
Art. 27 (Destinazione degli avanzi di gestione)
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 28 (Durata del periodo di contribuzione)
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Art. 29 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 30 (Bilanci)
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Entro i 15 (quindici) giorni precedenti la data dell’annuale Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Art. 31 (Scioglimento e liquidazione dell’associazione)
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i..
Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
Art. 32 (Foro competente)
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 33 (Rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.